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Sardegna, deliberazione n. 8 – Costituzione di società da parte di più enti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire, unitamente ad altri Comuni che complessivamente costituiscono un bacino di oltre 30.000 abitanti, una società in accomandita per azioni con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di progetti tendenti alla riduzione delle emissioni di CO2 a livello locale.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 8/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 febbraio, hanno ricordato che la sopravvenuta normativa contenuta nella legge 147/2013, ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’abrogazione sia del comma 32, dell’articolo 14 del d.l. 78/2010 (articolo 1, comma 561), sia dei comma 6, dell’articolo 9 del d.l. 95/2012 (articolo 1, comma 562).

Nello specifico, l’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010 aveva posto un principio generale riassumibile in due concetti: divieto di costituire nuove società e correlato obbligo di messa in liquidazione o di dismissione mediante cessione della partecipazione già costituita.

Il comma 6, dell’articolo 9 del d.l. 95/2012, aveva, invece, posto il divieto di istituire nuovi enti strumentali.

 


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