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Sicilia, deliberazione n. 404 – Stabilizzazione personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla stabilizzazione di parte del personale precario.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia da includere nell’aggregato spesa di personale l’indennità di cui all’articolo 42, comma 5 ter del d.lgs. 151/2001, nonché l’assegno alimentare erogato ai familiari del dipendente sospeso.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 404/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 febbraio 2014, hanno chiarito che gli enti non sottoposti al patto di stabilità, devono rispettare sia il limite numerico delle cessazioni intervenute nell’anno precedente che il tetto massimo della spesa in materia di personale riferito all’anno 2008, nonché il rapporto tra le spese di personale e le spese correnti previsto dall’articolo 76, comma 7 del d.l. 112/2008.

Tale ultimo vincolo, che si applica a tutti gli enti, soggetti o no al patto, stabilisce il blocco totale delle assunzioni per gli enti che hanno un’incidenza di spese del personale – da computare secondo le modalità ivi esposte – sul totale delle spese correnti pari o superiore al 50%, con possibilità per i restanti enti di assumere nei limiti del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

Inoltre, gli enti che dal 1° gennaio 2013 sono chiamati al rispetto del patto di stabilità, sono sottoposti alla disciplina dettata dal comma 557 dell’articolo 1, ed al successivo comma 557 ter secondo cui, nel caso ciò non avvenga, si applica il divieto previsto per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente contenuto nell’articolo 76, comma 4, del d.l. 112/2008.

Secondo i magistrati contabili l’accezione “spesa di personale”, tendenzialmente univoca, è suscettibile di diverse configurazioni in ragione delle finalità perseguite dalle norme che di volta in volta vi fanno riferimento.

In particolare nel rapporto spesa di personale/spesa corrente, previsto dall’articolo 76, comma 7 del d.l. 112/2008, deve essere utilizzata una nozione di spesa che tenga conto di tutte le componenti comprese quelle escluse dall’applicazione del citato comma 557, in quanto l’articolo 76 non prescrive un obbligo di riduzione della spesa, ma un limite strutturale alle assunzioni da parte dell’Ente che non rispetti il parametro ivi indicato.

Pertanto, “devono essere ricomprese nell’aggregato spese di personale, ai fini di quanto previsto dall’articolo 76, comma 7, sia l’indennità di cui all’articolo 42, comma 5 del D. Lgs. 151 del 2001 e sia l’assegno alimentare erogato ai familiari del dipendente sospeso, ciò anche perché in entrambi i casi non vi è estinzione del rapporto di pubblico impiego”.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari
“D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 febbraio e 21 marzo 2014 a Firenze.

 


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