Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Campania, deliberazione n. 6 – Affidamenti a cooperative sociali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della legge 381/1991 concernente “Disciplina delle cooperative sociali”, in particolare sulla possibilità di stipulare una convenzione con una cooperativa sociale di tipo B in assenza di iscrizione della stessa all’Albo Regionale delle cooperative sociali previsto dall’articolo 9, comma 1, della predetta legge.

L’ente ha premesso che l’Avcp, nella determina n. 3/2012, avente ad oggetto “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991”, ha precisato che “laddove tale albo non sia stato istituito, le cooperative sociali devono, comunque, attestare il possesso dei requisiti previsti dai citati articoli 1 e 4 della legge n. 381/1991”.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 6/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 febbraio, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto, in quanto afferente alla materia dei contratti della pubblica amministrazione.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno ricordato quanto espresso su un quesito di tenore analogo nel parere 19/2008, ovvero che “dalla lettura della normativa si deve concludere che il requisito dell’iscrizione all’Albo regionale è posto espressamente quale presupposto necessario per la stipula delle citate convenzioni (in deroga, è bene sottolinearlo, alle rigorose norme poste in materia di contratti della Pubblica Amministrazione), atteso che tale iscrizione viene effettuata sulla base di un insieme di elementi concernenti la capacità professionale ed economico finanziaria delle cooperative sociali. Ne deriva che il suddetto requisito deve giudicarsi imprescindibile”

 


Richiedi informazioni