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Campania, deliberazione n. 3 – Manutenzione strade vicinali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla qualificazione, alla titolarità di obblighi e di oneri manutentivi, alle modalità e ai limiti di compartecipazione del comune alle spese di manutenzione e di conservazione di strade private ad uso pubblico.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 3/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 febbraio, hanno chiarito che spetterà all’ente verificare e interpretare le varie disposizioni che disciplinano gli obblighi di manutenzione delle strade ricadenti nel territorio comunale, al fine di individuare l’ambito territoriale e stradale di competenza dell’ente.

Una volta accertata la competenza dell’ente, lo stesso dovrà tener conto dei limiti e/o prescrizioni dettati dal legislatore.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 1446/1918 consente al comune di compartecipare alle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione di strade cd. “vicinali” di uso pubblico fissando un limite minimo e massimo (da un quinto alla metà).

L’ente, pertanto, ha la possibilità di scegliere in concreto l’ammontare della contribuzione all’interno dei limiti minimi e massimi consentiti, tenendo conto sia della “diversa importanza delle strade”, sia della trasparenza, parità di trattamento, economicità e razionalità di gestione, nell’ambito delle risorse finanziarie complessive dell’ente.

Altresì, i magistrati contabili hanno ricordato che l’articolo 208 del codice della strada prevede la possibilità di destinare quote percentuali dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all’accertamento di violazioni alle norme del codice stradale (anche) ai fini di manutenzione stradale.

Anche nel caso di strade vicinali “non soggette ad uso pubblico”, l’ente potrà decide se compartecipare alle spese, ma solo “per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa”.

 


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