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Umbria, deliberazione n. 128 – Proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 193 del Tuel, in particolare sulla possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione, di cui ai rendiconti consuntivi degli esercizi 2011 e 2012, con i proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili, già prevista nei provvedimenti di riequilibrio e attualmente non ancora integralmente realizzata.

L’ente ha chiesto se sia possibile che il piano di riequilibrio, adottato ai sensi della previgente normativa, conservi validità nella parte in cui prevede l’utilizzo di proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali a copertura del disavanzo corrente, in deroga a quanto previsto dal novellato articolo 193 del Tuel, modificato successivamente all’approvazione del piano suddetto, che invece esclude tale possibilità destinando i proventi da alienazione di beni patrimoniali al ripiano esclusivo di squilibri di parte capitale.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 128/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno ribadito che il legislatore ha voluto rafforzare la virtuosità nella gestione del bilancio degli enti locali, ponendo il divieto ineludibile della destinazione di risorse provenienti dal patrimonio al finanziamento della parte corrente (Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, delibera 14/2013).

Trattasi di un principio immanente nell’ordinamento giuridico-contabile, poiché non espressamente derogato da apposita normativa transitoria.

Pertanto, deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui i provvedimenti di riequilibrio, pur adottati sotto il vigore della precedente normativa, sono idonei a produrre effetti sulle annualità successive all’entrata in vigore della novella normativa.

I magistrati contabili hanno chiarito che le deroghe al divieto della destinazione di risorse provenienti dal patrimonio al finanziamento della parte corrente sono solo quelle previste dal legislatore, ovvero nei casi contemplati dal Tuel in materia di dissesto (articolo 255), di accesso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter e per le finalità di cui all’articolo 243-bis del Tuel, casi nei quali detti proventi concorrono a finanziare l’intera massa passiva.

Pertanto, i proventi derivanti da eventuali alienazioni di beni patrimoniali nella disponibilità dell’ente, contemplate nei provvedimenti di riequilibrio pluriennale, possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento a squilibri di parte capitale, salvi i casi di cui alle specifiche deroghe di legge.

 


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