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Piemonte, deliberazione n. 385 – Liquidazione società strumentale


Alcuni sindaci hanno posto una serie di quesiti in ordine alla liquidazione di una società strumentale.

Gli enti hanno premesso di avere costituito quattro distinte società di capitali, nella forma della società a responsabilità limitata unipersonale, e che a ciascuna di esse il comune socio ha affidato la realizzazione di un impianto fotovoltaico, finanziato con un mutuo a carico delle società, garantito da una fideiussione emessa dal comune socio per il 70% dell’importo mutuato, rispettando il limite di indebitamento allora vigente.

Dovendo procedere alla liquidazione delle predette società, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.l. 95/2012, gli enti hanno chiesto se sia possibile l’accollo interno, relativamente ai pagamenti dei ratei di mutuo non coperti dalla fideiussione già rilasciata.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 385/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 novembre, hanno osservato che la liquidazione di una società ha la funzione di trasformare il patrimonio dell’azienda in denaro, che sarà utilizzato per pagare i debiti contratti dalla società e, qualora residui un attivo, distribuirlo tra i soci.

Con riferimento alla possibilità di stipulare un accollo interno, i magistrati contabili hanno richiamato l’articolo 1273 c.c. dal quale si evince che l’accollo assume, di norma, carattere meramente interno, salvo che il creditore aderisca alla convenzione, e che non determina, di per sé, la liberazione del debitore accollato.

La mancata adesione del creditore comporta che l’accollante non assume alcuna obbligazione verso il creditore, il quale non può quindi pretendere il suo adempimento, mentre risponde dell’inadempimento nei confronti dell’accollato.

I magistrati contabili hanno pertanto chiarito che l’operazione appare sostanzialmente irrilevante ai fini della liquidazione delle società, atteso che non comporta alcuna riduzione del loro debito, non agevola in alcun modo la vendita dell’impianto al miglior prezzo, ma anzi aggrava la situazione debitoria dei comuni.

I comuni infatti in merito all’accollo del debito per la parte non coperta dalla fideiussione, già rilasciata, devono verificare i propri limiti di indebitamento.

Infine, in merito alla possibilità di realizzare un assetto gestionale alternativo all’accollo interno, prevedendo la locazione dell’impianto fotovoltaico da parte delle società a favore dei rispettivi comuni, i magistrati hanno osservato che in base all’art. 2489, c 1 cod. civ, “salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”.

Ciò comporto che i liquidatori possono compiere anche nuove operazioni e possono continuare a svolgere la normale attività di gestione, purché si tratti di una gestione di tipo conservativo finalizzata non all’incremento, bensì alla conservazione del valore del patrimonio della società.

In quest’ottica, la locazione degli impianti fotovoltaici, per consentire il pagamento della rata del mutuo e per poter procedere alla vendita dell’impianto quando le condizioni di mercato saranno più favorevoli, non appare in linea di principio contraria alla liquidazione, consentendo di conservare il valore del patrimonio societario.

Infine, per quanto riguarda la possibilità che il contratto di locazione venga concluso con l’amministrazione comunale, la Corte dei Conti ha rilevato che l’attività nel settore energetico non rientra fra le competenze e le attribuzioni proprie degli enti locali.

 

 


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