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Emilia, deliberazione n. 276 – Formazione Anticorruzione: obbligatoria e senza limiti


Un Sindaco ha chiesto se l’attività formativa prevista dalla Legge 190/2012 sia da considerarsi obbligatoria e quindi sottratta al limite delle spese di formazione, statuito all’articolo 6, comma 13, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 276/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 novembre, hanno ricordato che il comma 8 dell’art.1 della legge 190/2012 prescrive che il responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisca “procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione….”; il comma 10 statuisce, inoltre, che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda anche “c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11”, ovvero sui temi dell’etica e della legalità ed, infine, il comma 44, rubricato “codice di comportamento”, prescrive che “le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi”.

L’attività formativa, normativamente prescritta, trova una concreta articolazione nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dalle amministrazioni pubbliche e per cui è richiesto, altresì, ai sensi della lettera b) del comma 9, di prevedere “meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione”.

In sintesi, il necessario oggetto dell’azione formativa si articola in:

 un livello generale, per tutti i dipendenti, afferente l’aggiornamento delle competenze, i temi dell’etica e della legalità e i codici di comportamento;

 un livello specifico, per il responsabile anticorruzione, i componenti degli organismi di controllo, i dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, che afferisce temi settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione.

Come ribadito dai magistrati contabili, la cogenza della specifica attività formativa è imposta dalle legge 190/2012, la quale, altresì, prevede alcune fattispecie di responsabilità nell’ipotesi di una sua mancanza.

Infatti, il comma 8 dell’articolo 1 stabilisce che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”, ma, ancora più rilevante è il comma 12 per cui, nell’ipotesi di un reato di corruzione commesso da personale dell’amministrazione e accertato con sentenza passata in giudicato, si configura, per il responsabile anticorruzione, un’ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare nonché per danno erariale e all’immagine dell’ente di afferenza, salvo la prova dell’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e la previsione degli obblighi di formazione specifica e generale, nonché di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano.

Pertanto, stante il carattere obbligatorio del suo svolgimento e l’assenza di discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa relativa l’attività di formazione prevista dalla Legge 190/2012 è fuori dell’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’articolo 6 del d.l. 78/2010.

 


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