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Puglia, deliberazione n. 164 – Espropriazione per realizzazione piani di edilizia residenziale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della legge n. 167/1962 o delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/1971.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 164/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 novembre, hanno ricordato che la normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 31, commi 45 e ss., della legge n. 448 del 1998, secondo cui il corrispettivo deve essere determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, nella misura del 60 per cento (con conseguente riduzione del 40 per cento) del valore venale del bene (in tal senso corte dei conti Emilia-Romagna, del. n. 258/2013).

In merito all’ulteriore quesito, relativo alla possibilità di operare sul prezzo di cessione l’ulteriore detrazione del venticinque per cento prevista dall’articolo 37, comma 1 del dpr 327/01, prevista per i casi in cui l’espropriazione sia diretta alla realizzazione di “interventi di riforma economico sociale”, i magistrati contabili hanno ribadito che nel caso in cui il procedimento di espropriazione sia adottato per realizzare un programma di edilizia convenzionata non sussiste il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale, dovendo esso riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca.

Ne consegue che, ai fini della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, l’ente deve far riferimento esclusivamente al valore venale dell’area senza poter operare l’ulteriore detrazione del venticinque per cento.

 


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