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Puglia, deliberazione n. 163 – Divieto assunzione per inadempienza patto stabilità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione del contenuto del divieto di procedere a nuove assunzioni a carico degli enti inadempienti al patto di stabilità, in particolare chiedendo se sia possibile:

 avviare il procedimento di interscambio per mobilità volontaria di personale tra enti dello stesso comparto;

 avvalersi della collaborazione gratuita di professionisti esterni alla dotazione organica dell’ente, che offrono la propria professionalità a supporto della struttura organizzativa al fine di arricchire e/o perfezionare procedimenti in corso;

 avvalersi dell’istituto dell’utilizzo a tempo parziale e dei servizi in convenzione di cui all’art. 14 del CCNL Comparto “Regioni ed Autonomie locali” del 22.01.2004.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 163/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre, hanno ricordato che il divieto posto dall’articolo 31, comma 26 della Legge 183/2011 si estende ad assunzioni realizzate “a qualsiasi titolo” e “con qualsivoglia tipologia contrattuale”, ricomprendendo, quindi, tutte le ipotesi in cui l’ente realizza un incremento delle prestazioni lavorative in suo favore con conseguente aumento delle relative spese.

Secondo i magistrati contabili, il divieto di procedere a nuove assunzioni nell’esercizio successivo a quello a quello in cui si è avuta la violazione del patto ricomprende anche le assunzioni per mobilità tra enti dello stesso comparto.

Analogamente, anche la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 14 del Ccnl del 22 gennaio 2004 ricade nell’ambito del divieto di effettuare nuove assunzioni – a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale – posto dall’art. 31, comma 26 della legge n. 183/2011 a carico degli enti inadempienti al patto di stabilità.

La sezione, pertanto, in linea con l’indirizzo prevalente espresso dalla giurisprudenza contabile, ha rivisto il precedente orientamento espresso con la deliberazione n. 55/2013, in considerazione del fatto che dalle convenzioni derivano necessariamente nuovi oneri (per spesa di personale) a carico del bilancio dell’ente correlati al tempo di assegnazione del dipendente interessato.

Con riferimento alla possibilità di utilizzare professionisti esterni mediante contratti di collaborazione a titolo gratuito, i magistrati contabili hanno rimandato alle considerazioni già espresse nella deliberazione n. 46/2013.

 


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