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Lombardia, deliberazione n. 489 – Permuta con conguaglio a carico del privato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al divieto di acquisto di immobili, in particolare sulla possibilità di effettuare un’operazione di permuta di immobili, programmata con deliberazione di Consiglio comunale nel 2012, con diritto a un conguaglio in denaro a favore dell’Ente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 489/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre, hanno ricordato che l’articolo 10 bis del d.l. 35/2013, esclude dal divieto le “operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni”.

Spetterà all’ente verificare che la deliberazione formalmente assunta prima del 31/12/2012 individui con esattezza i compendi immobiliari oggetto dell’operazione di compravendita (precisazione opportuna al fine di evitare di legittimare acquisizioni aventi fonte in generiche deliberazioni di indirizzo o che rimettono l’individuazione dell’immobile a successive valutazioni di organi, magari previa eventuale delega).

Altresì, sono escluse dal divieto le “permute a parità di prezzo”.

Come chiarito dalla magistratura contabile, l’operazione di permuta non deve comportare alcun esborso finanziario a carico del Comune.

Ne consegue che è possibile procedere con operazioni di permuta con conguaglio a carico del privato (Corte dei conti Umbria, del. n. 118/2013).

 


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