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Lombardia, deliberazione n. 488 – Compensi membri collegiali Azienda speciale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6 comma 2 del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di erogare compensi agli amministratori di azienda speciale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 488/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre, hanno ribadito che dopo l’entrata in vigore del d.l. 78/2010 e, in particolare, della previsione contenuta nel comma 2 dell’articolo 6, non è più possibile attribuire alcun compenso ai soggetti che facciano parte di organi collegiali delle Istituzioni o delle Aziende Speciali.

Ciò in quanto “se è vietato corrispondere compensi agli amministratori di enti pubblici dotati di personalità giuridica e completa autonomia gestionale e statutaria, se questi ultimi ricevono contributi da enti pubblici, a maggior ragione non possono essere riconosciuti compensi a soggetti che facciano parte di organi collegiali di organismi strumentali che dipendano finanziariamente e giuridicamente dall’ente locale di riferimento, a nulla rilevando che la dipendenza finanziaria si manifesti sotto forma di contribuzione o sia invece connessa con le tariffe stabilite per le prestazioni erogate in favore dell’ente locale o sia stabilita nello statuto sotto forma di obbligo giuridico di ripianare i costi sociali dell’attività di gestione”.

Inoltre, come ribadito dal costante orientamento della giurisprudenza contabile, l’esclusione dall’applicazione delle previsioni di cui al comma 5-bis dell’articolo 114 del Tuel, nei confronti delle aziende speciali e delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, servizi scolastici e per l’infanzia, culturali e farmacie, non consente di affermare che non trovi applicazione per tali enti il disposto di cui all’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010.

Come precisato dall’articolo 35, comma 2 bis, del d.l. 5/2012, la predetta disposizione si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

Ne consegue che è possibile attribuire un compenso per gli incarichi di componente del collegio dei revisori o del collegio sindacale, purché, naturalmente, questi ultimi siano stati, o vengano, concretamente previsti dalle norme, legislative, regolamentari o statutarie che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente.

Pertanto, posto che la legge regionale della Lombardia dispone che i consiglieri d’amministrazione e i revisori dei conti svolgano la loro attività a titolo onorifico e gratuito, risulta precluso al Comune l’attribuzione di compensi agli organi di controllo dell’Azienda speciale.

 


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