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Campania, deliberazione n. 271 – Qualificazione servizio raccolta e smaltimento rifiuti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 4, commi da 1 a 5, del d.l. 95/2012, in particolare chiedendo se tale disciplina sia applicabile alla società a totale partecipazione pubblica comunale che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 271/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 novembre, hanno ribadito il consolidato orientamento secondo cui il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è da qualificare quale servizio pubblico locale (Corte dei conti Lombardia, 457/2013; 362/2013; 531/2012; 263/2013, nonché Consiglio di Stato, 911/2013; 2537/2012, 2012/2011).

I magistrati contabili hanno pertanto dichiarato inammissibile il quesito posto, in quanto formulato “non già nell’interesse diretto dell’Ente locale, bensì per conto e nell’interesse della società partecipata e, in particolare, dell’Organo deliberativo della stessa, che è competente in via esclusiva a stabilire e a determinare la composizione -numerica e tipologica- del relativo consiglio di amministrazione, secondo le relative, cogenti disposizioni di legge e nell’ambito dei propri poteri, statutariamente previsti”.

 


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