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Valle d’Aosta, deliberazione n. 20 – Monetizzazione ferie docenti a tempo determinato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere i trattamenti economici sostitutivi delle ferie dell’anno scolastico 2012/2013 (periodo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013) non fruite dal personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o attività didattiche.

I magistrati contabili della Valle d’Aosta, con la deliberazione 20/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre, hanno ripercorso la disciplina relativa alla “monetizzazione” delle ferie ricordando che:

– l’articolo 5 del d.l. 95/2012 stabilisce il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie, salvo i casi in cui il rapporto di lavoro si conclude in maniera anomala e non prevedibile e quelli in cui la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla carente capacità di programmazione e di controllo dell’amministrazione o alla volontà del dipendente (Dipartimento della funzione pubblica, nota 8 ottobre 2012, n. 40033);

– il comma 54 dell’articolo 1 della legge finanziaria prevede, per il personale docente, l’obbligo di fruire le ferie nel periodo di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici (mentre la disposizione contrattuale, articolo 13 comma 9 del Ccnl, prevedeva l’obbligo di goderne nel periodo di sospensione delle attività scolastiche);

– la legge di stabilità 2013 ha aggiunto, all’articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

Con la nuova disciplina, pertanto, il personale scolastico deve fruire delle ferie nei giorni in cui le lezioni non si tengono, compresi quelli definiti dal calendario scolastico regionale, residuando solo sei giorni di ferie da fruirsi in costanza dello svolgimento delle lezioni.

Di conseguenza, secondo i magistrati contabili, “a decorrere dal 1° gennaio 2013, è consentito, a favore del personale in questione, il pagamento di un’indennità sostitutiva nel limite della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è permessa la fruizione delle ferie, ossia i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale”.

Secondo i magistrati contabili, anche riguardo al periodo compreso tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2012, è ammissibile la corresponsione, al personale docente supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, di compensi sostitutivi, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui esso avrebbe dovuto fruire delle stesse.

Ciò in quanto, il divieto di monetizzazione rappresenta la conseguenza del mancato rispetto dell’obbligo di fruire le ferie.

Ne consegue che, se in base a quanto previsto dall’ordinamento scolastico, non sussistevano sufficienti giorni in cui poter godere delle ferie maturate, il mancato godimento di esse non può configurare la violazione di un obbligo, con la conseguenza che, in questo caso, non sembra potersi configurare neppure il divieto di attribuire trattamenti economici sostitutivi normativamente previsto.

 


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