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Valle d’Aosta, deliberazione n. 19 – Adempimento obbligazione prescritta


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di adempiere ad un’obbligazione nonostante l’intervenuta prescrizione.

L’ente in particolare ha chiesto se, ai fini della prescrizione, possa attribuirsi efficacia interruttiva agli atti, susseguitisi negli anni, di iscrizione delle somme nei residui passivi.

I magistrati contabili della Valle d’Aosta, con la deliberazione 19/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre, hanno ricordato che a norma dell’articolo 2934 c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.

La norma va correlata all’articolo 2937 c.c., ai sensi del quale la prescrizione è rinunziabile solo ad opera del soggetto che potrebbe avvalersene (non può rinunziare alla prescrizione chi non può validamente disporre del diritto).

Tuttavia, la giurisprudenza contabile ha chiarito che tale norma, applicabile a posizioni privatistiche di libera disponibilità dei propri interessi, non attribuisce analogicamente detto potere alle pubbliche amministrazioni, rispetto alle quali l’interesse pubblico alla tutela più efficace ed economica delle situazioni di vantaggio esistenti in capo ad esse esclude che gli amministratori possano esercitare poteri dispositivi come quello consistente nella rinuncia alla prescrizione di debiti verso terzi.

Ne consegue che “l’atto di riconoscimento dei relativi crediti ad opera dell’amministrazione, intervenuto successivamente alla scadenza del termine di prescrizione quinquennale, non integra un atto di rinuncia a quest’ultima, bensì, per effetto di quanto disposto dall’art. 3 r.d.l. n. 295/1939 cit. e dall’art. 2937, comma 1, cod. civ., un atto negoziale nullo (v., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1788); con l’ulteriore precisazione che, in virtù delle citate disposizioni, oltre che dei principi in materia di contabilità pubblica, l’amministrazione, una volta maturata la prescrizione, ha l’obbligo, e non la facoltà, di farla valere (Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2008, n. 157)”.

I magistrati contabili hanno evidenziato che la mancata eliminazione dalle scritture contabili di debiti prescritti non incide sulle posizioni giuridiche sostanziali né delle amministrazioni pubbliche, né dei terzi, così come la continuativa iscrizione dei residui nel rispettivo “conto” non ha effetti interruttivi della prescrizione.

Tuttavia, una volta decorso il termine di prescrizione di un diritto di credito nei confronti di una p.a., a questa non è consentito di procedere all’adempimento, a prescindere dal mantenimento, nel bilancio dell’ente, del corrispondente residuo passivo.

 


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