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Piemonte, deliberazione n. 366 – CDQ e personale non assunto come autista


Un sindaco ha chiesto se le spese relative al conseguimento e al rinnovo della “carta di qualificazione del conducente” di cui all’articolo 18 del d.lgs. 286/2005 e riguardanti l’autista dello scuolabus comunale siano da porre a carico del bilancio dell’Ente come spese di personale, sia che questi sia stato assunto con inquadramento specifico di autista di scuolabus, sia nel caso di assegnazione successiva ad un dipendente assegnato precedentemente ad altra mansione.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 366/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 novembre, hanno confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui l’onere per il conseguimento ed il mantenimento della “carta di qualificazione del conducente” è da porre a carico del personale interessato e non dell’ente datore di lavoro, sempre che il dipendente sia stato assunto con l’inquadramento specifico di conducente. (Corte dei conti Emilia-Romagna, del 225/2013; Marche, del. 37/2013; Marche, del. 41/2013; Veneto, del 133/2009).

Ciò in quanto, il possesso di una particolare abilitazione per lo svolgimento di un’attività di conducente professionale di veicoli per il trasporto di persone, quale è lo scuolabus, costituisce un requisito di natura personale per l’esercizio dell’attività per la quale il dipendente è stato assunto.

Diversamente, nel caso di successiva assegnazione di un lavoratore, adibito precedentemente ad altra mansione, le spese per la c.q.c., sostenute nell’interesse dell’Ente, faranno carico a quest’ultimo.

 


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