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Puglia, deliberazione n. 161 – Partenariato pubblico privato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di affidare a privati, a seguito di regolare gara, per un periodo decennale, la gestione e l’impiantistica della rete di pubblica illuminazione, previo pagamento di un canone annuo comprensivo dei consumi di energia elettrica effettivamente sostenuti, degli eventuali costi di manutenzione ordinaria nonché di una somma destinata a rimborsare gli investimenti per l’ammodernamento della rete.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 161/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 novembre, hanno ricordato che ai sensi dell’articolo 3, comma 15 ter, del d.lgs. 163/2006, i “contratti di partenariato pubblico-privato” sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti”.

Per la realizzazione delle opere destinate all’utilizzazione diretta da parte della pubblica amministrazione (cd. “opere fredde”), le operazioni di partenariato pubblico privato possono costituire un’alternativa allo strumento della concessione di lavori pubblici, specie quando risulti assente o marginale l’aspetto gestionale o per le quali sia più complesso prevedere l’erogazione dei servizi a carico del privato (quali, ad esempio, scuole, uffici) (in tal senso, corte dei conti, sezioni riunite, del. 49/2011).

Come chiarito dall’Avcp, con la determinazione n. 4/2013, per valutare un intervento di partenariato pubblico-privato, anche ai fini di contabilità pubblica, è necessario procedere ad un esame della ripartizione dei rischi tra soggetto pubblico e soggetto privato.

In proposito, la giurisprudenza contabile ha chiarito che l’ente dovrà, quindi, accuratamente valutare il piano di ammortamento proposto dall’operatore privato nonché operare un’attenta analisi dei rischi a carico delle parti contrattuali atteso che affinché l’operazione di partenariato pubblico privato possa essere considerata off balance secondo la decisione Eurostat, rispetto ai tre rischi classificati da Eurostat di costruzione, di domanda e di disponibilità, almeno due – normalmente quelli di costruzione e di domanda negli interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche – devono pienamente sussistere in modo sostanziale e non solo formale a carico del privato.

Diversamente, “l’operazione contrattuale non può essere considerata quale partenariato pubblico-privato e dovendo essere inserita nel calcolo del disavanzo e del debito nazionale, analogamente deve essere qualificata come operazione di indebitamento dell’ente territoriale”

I magistrati contabili, infine, hanno osservato che secondo il disposto dell’articolo 20, comma 10, del d.l. 98/2011, i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle Regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

 


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