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Lombardia, deliberazione n. 482 – Società: regolazione rapporti contrattuali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la successiva eventuale contabilizzazione nel bilancio dell’Ente.

L’ente ha premesso di avere affidato la gestione del servizio idrico integrato ad una società.

Come previsto dalla convenzione, in caso di perdita, il Comune deve provvedere al versamento dell’importo corrispondente.

In particolare l’ente ha chiesto quale sia la corretta modalità di contabilizzazione dei debiti verso la società, discendenti dal contratto per la gestione del servizio idrico che, secondo la competenza economica, sono riferibili ad esercizi precedenti, ma che, in termini di competenza finanziaria, si sono manifestati nell’esercizio in corso, con la corretta definizione dell’obbligazione sorta in capo al Comune.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 482/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 novembre, hanno evidenziato che i modelli astrattamente esperibili per la gestione del servizio idrico risultano a tutt’oggi quelle vigenti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, e quindi:

 gestione a mezzo di organi e uffici interni;

 gestione a mezzo di organismi strumentali (aziende speciali);

 affidamento del servizio con gara ex art. 30 d.lgs 163 / 2006, nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea;

 affidamento del servizio a società mista previa gara a doppio oggetto;

 affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, purché la società disponga dei seguenti requisiti: capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, più parte dell’attività svolta in relazione al territorio dei Comuni soci.

Spetterà dunque all’ente rivalutare la legittimità della modalità di gestione del servizio idrico, alla luce della concreta regolazione dei rapporti contrattuali, della trasformazione dell’ex azienda speciale in società per azioni e della normativa successivamente intervenuta in materia di servizi pubblici locali (nonché della conseguente evoluzione giurisprudenziale).

Infine, i magistrati contabili hanno sottolineato la necessità di rivedere la regolazione dei rapporti contrattuali.

Ciò in quanto gli oneri del servizio idrico integrato devono trovare copertura finanziaria mediante l’applicazione di adeguate tariffe.

Ulteriori attribuzioni possono essere disciplinate dalle convenzioni di servizio, che dettano regole per l’erogazione, fissando il livello di prezzi e le tariffe.

La corretta e costante modulazione dei livelli qualitativi, in relazione ai prezzi ed ai costi d’erogazione, influisce sull’andamento della gestione e sul mantenimento dell’equilibrio economico patrimoniale della società partecipata.

La mera copertura di reiterate perdite, invece, senza l’adozione di politiche correttive di resa del servizio pubblico, non appare conforme ai criteri di sana gestione finanziaria.

Infine, hanno evidenziato i magistrati contabili, la legge non permette il riconoscimento del debito fuori bilancio in relazione alle perdite d’esercizio prodotte da società partecipate, ma la sola ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali (articolo 194, lett. c, del Tuel).

 


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