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Veneto, deliberazione n. 335 – Gestione associata sanzioni amministrative


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta collocazione nel bilancio dell’incasso delle sanzioni amministrative, servizio che l’ente gestisce per conto anche di altri enti aderenti alla convenzione.

In particolare l’ente ha chiesto se “l’introito ed il successivo versamento della parte delle sanzioni di competenza degli altri comuni aderenti alla convenzione possa avvenire tramite la gestione nei titoli VI dell’entrata e IV della spesa “Servizi per conto terzi” del bilancio comunale, oppure debba essere registrato al titolo III “Entrate extratributarie” e al titolo I “Spese correnti””.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 335/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 novembre, hanno ricordato che secondo l’ordinamento contabile i “servizi per conto terzi” hanno natura figurativa e neutrale per il bilancio dell’ente.

Alla luce di quanto previsto dai “Principi contabili per gli enti locali” elaborato dal Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale (punto 27 del Principio contabile n.1) i servizi per conto terzi sono servizi che impongono entrate e spese costituenti al tempo stesso un credito e un debito dell’ente. Sono puntualmente definiti e sono immodificabili. Si tratta di servizi che riguardano esclusivamente operazioni poste in essere per conto di altri soggetti non per perseguire un interesse diretto o proprio, ma quale strumento per la realizzazione degli interessi dei soggetti stessi.

Secondo i magistrati contabili, nei servizi per conto terzi, non devono essere incluse le spese che, invece, devono trovare allocazione in altre componenti del bilancio.

Infatti, l’allocazione di spese in un titolo non pertinente, ma sicuramente rilevante ai fini dell’individuazione dei limiti rilevanti ai fini o meno del calcolo del saldo del patto di stabilità, può implicare l’elusione del patto stesso e una violazione dei principi di veridicità e di attendibilità del bilancio.

Inoltre, “i suddetti servizi, sono tali e, dunque, costituiscono partite di giro, solo quando si tratti di attività estranee alle competenze (anche delegate) dell’ente, ovvero quando siano realizzate nel preminente interesse di soggetti terzi e rispetto ad esse l’ente medesimo non assuma alcun rischio, né operativo né patrimoniale, qualificandosi, in definitiva, come mero esecutore materiale di determinazioni altrui”.

I magistrati contabili hanno pertanto chiarito che non è possibile allocare l’introito ed il successivo versamento della parte delle sanzioni di competenza degli altri comuni aderenti alla convenzione tra i servizi per conto terzi, esclusi ai fini del calcolo dei saldi del patto di stabilità.

 


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