Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla sostituzione di una dipendente cessata dal servizio per inabilità lavorativa nel corso dell’anno corrente (2013), mediante turn over a mezzo di procedure di mobilità volontaria tra enti.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 321/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 novembre, hanno ricordato che l’Ente può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato esclusivamente nel limite (oggi) del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.
Tuttavia, anche qualora l’Ente avesse capacità assunzionale, avendo rispettato i limiti di spesa per il personale, la predetta capacità non potrà essere esercita nell’anno in corso poiché il Comune è tenuto anche al rispetto dei rigorosi limiti posti dall’articolo 76, comma 7 del d.l. 112/2008, il quale non pone alcun dubbio interpretativo sul fatto che non può procedersi a nuova assunzione del/della dipendente cessato/a dal servizio nel corso del medesimo anno della cessazione.