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Veneto, deliberazione n. 321 – Sostituzione dipendente cessato per inabilità


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla sostituzione di una dipendente cessata dal servizio per inabilità lavorativa nel corso dell’anno corrente (2013), mediante turn over a mezzo di procedure di mobilità volontaria tra enti.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 321/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 novembre, hanno ricordato che l’Ente può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato esclusivamente nel limite (oggi) del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

Tuttavia, anche qualora l’Ente avesse capacità assunzionale, avendo rispettato i limiti di spesa per il personale, la predetta capacità non potrà essere esercita nell’anno in corso poiché il Comune è tenuto anche al rispetto dei rigorosi limiti posti dall’articolo 76, comma 7 del d.l. 112/2008, il quale non pone alcun dubbio interpretativo sul fatto che non può procedersi a nuova assunzione del/della dipendente cessato/a dal servizio nel corso del medesimo anno della cessazione.

 


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