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Piemonte, deliberazione n. 361 – Cumulo di indennità di carica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al cumulo di indennità di carica percepita da un pubblico amministratore, al contempo Sindaco, componente del Comitato esecutivo della stessa Unione di Comuni e Consigliere d’amministrazione del Consorzio di Comuni.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 361/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 novembre, hanno ricordato che gli artt. 82 e 83 del Tuel contengono le regole generali inerenti il riconoscimento e la corresponsione della indennità collegata alla funzione svolta dagli amministratori.

Il Tuel stabilisce un principio di necessaria identità tra i componenti degli organi degli Enti associati e dell’Unione, con la conseguenza che il problema del cumulo non risulta contingente ed eventuale bensì del tutto strutturale, ed è risolto con il criterio indicato dal comma 5 dell’articolo 82 secondo cui “Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna”

Pertanto, nel caso di cumulo di due funzioni indicate dal comma 1 dell’art. 82 del Tuel, l’interessato ha il diritto di optare per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

In caso di mancata opzione deve ritenersi che l’indennità per la carica sopraggiunta non debba venire corrisposta, così come l’indennità per la eventuale terza funzione ricoperta, con conseguente legittimazione dell’Ente locale che ha corrisposto l’indennità non dovuta al recupero della stessa.

 


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