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Liguria, deliberazione n. 80 – Bonifica acustica: niente compenso incentivante


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere il compenso incentivante ex articolo 92 del d.lgs. 163/2006 al personale che partecipa alla predisposizione del piano di azione e alla mappatura acustica.

L’ente ha premesso che la normativa relativa alle attività di bonifica acustica della rete viabile, (d.lgs. 194/2005), nel prevedere una serie di adempimenti che consistono in una mappatura acustica e nella definizione di un piano di azione per le zone con supero, configura tali atti nel loro insieme come attività di pianificazione e programmazione finalizzate a valutare il sistema infrastrutturale provinciale dal punto di vista delle criticità acustiche.

Detti atti, la cui mancata adozione è dalla legge sanzionata, rappresentano gli obiettivi a medio e lungo termine ed identificano gli interventi e la stima presuntiva dei costi oltreché il grado di priorità esecutiva per ciascun intervento.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 80/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 novembre, hanno ribadito il consolidato orientamento secondo cui gli atti di pianificazione indicati dall’articolo 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006 non possono che riferirsi ed essere collegati alla realizzazione di lavori pubblici con la conseguenza che i corrispettivi previsti a favore dei dipendenti che materialmente redigono atti di pianificazione devono essere collegati al compimento di opere pubbliche.

Ne consegue che, la partecipazione alla predisposizione del piano di azione e della mappatura acustica, i quali sono atti solo potenzialmente e non specificamente collegati alla realizzazione di singole opere pubbliche, rientra nell’espletamento di un’attività riconducibile ad una funzione istituzionale, rispetto alla quale il dipendente che abbia materialmente redatto l’atto svolge un’attività lavorativa ordinaria che è da ricomprendersi nei compiti e doveri d’ufficio (art. 53 del d.lgs. 165/2011) e come tale non suscettibile della liquidazione dell’incentivo di cui all’art. 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006.

 


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