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Veneto, deliberazione n. 320 – Indennità funzione Presidente Consiglio comunale


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere, in favore del Presidente del Consiglio comunale, un adeguamento dell’indennità di funzione.

L’ente ha premesso che a far data dal 31.12.2011, passerà ad una classe demografica superiore, in relazione alla quale l’art. 5 del D.M. n. 119/2000 prevede un maggior importo della suddetta indennità.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 320/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 novembre, hanno ricordato che l’articolo 5 del D.M. n. 119/2000, attualmente in vigore, a causa della mancata adozione del decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 5, comma 7, del d.l. 78/2010, che dovrà provvedere alla revisione degli importi tabellari contenuti nel D.M. n. 119/2000 sulla base di parametri legati alla popolazione, dispone che, ai Presidenti dei Consigli comunali, venga corrisposta un’indennità commisurata alla dimensione demografica dell’ente, individuando, all’uopo, tre “classi” (popolazione fino a 1.000 abitanti, popolazione non superiore ai 15.000 abitanti ed, infine, popolazione superiore ai 15.000 abitanti).

Ne consegue che, nelle more dell’adozione del nuovo Decreto ministeriale, con il quale, tra l’altro, troveranno applicazione le riduzioni percentuali disposte dall’articolo 5, comma 7, del d.l 78/2010, “l’adeguamento che spetta al Presidente del Consiglio comunale a seguito dell’intervenuto aumento della popolazione ed, in particolare, del passaggio dell’ente ad una classe demografica superiore, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 119/2000, dovrà avvenire sulla base del criterio indicato dall’art. 156, comma 2°, TUEL, tenendo conto, cioè, della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso”.

 


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