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Piemonte, deliberazione n. 359 – Nomina Dipendente pubblico nel cda società controllata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle norme contenute nei commi 4 e 5 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012, con riguardo alla qualificazione del rapporto tra il dipendente dell’Ente locale, nominato nel consiglio di amministrazione di una società pubblica, e la società stessa.

In particolare l’ente ha chiesto se nella gestione della società partecipata, “il dirigente preposto continui ad operare nell’esercizio del rapporto funzionale con l’Ente di appartenenza e che, pertanto, anche nell’esercizio di tali funzioni goda dei diritti e delle tutele previste per i dipendenti pubblici ivi inclusa la tutela legale”.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 359/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 novembre, hanno ricordato che il legislatore ha previsto un numero massimo di membri nel Consiglio di Amministrazione delle società nonché l’obbligatoria nomina, tra i membri dei Consigli di amministrazione di tali società, di un certo numero di dipendenti dell’Amministrazione titolare della partecipazione o di poteri d’indirizzo e vigilanza (nel caso di partecipazione diretta), e di un certo numero di dipendenti dell’Amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri d’indirizzo e vigilanza e di dipendenti della stessa società controllata (nel caso di partecipazione indiretta).

A seguito del d.lgs. 39/2013, inoltre, i due nominandi membri del consiglio di amministrazione possono essere anche dirigenti, purché non investiti della carica di Presidente con deleghe gestionali dirette o di Amministratore delegato; nel caso di cinque componenti, i tre designandi da parte delle Amministrazioni non possono rivestire le summenzionate funzioni.

Il legislatore ha pertanto imposto una forma di organizzazione pubblica nell’ambito della quale, secondo i magistrati contabili, “la nomina/revoca del dipendente pubblico quale amministratore in seno alle società ivi indicate sembra riconducibile all’esercizio di un potere amministrativo piuttosto che di una potestà in senso privatistico-commerciale”.

Ne consegue che tale nomina del dipendente non interrompe per ciò stesso il rapporto interorganico dello stesso con l’Amministrazione, con conseguente mantenimento dello status proprio dei dipendenti pubblici.

 


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