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Gare: dichiarazione unica ed omnicomprensiva del legale rappresentante


In materia di gare pubbliche d’appalto, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi prescritti dall’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 possono essere rese da un unico legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento espresso anche agli altri soggetti nei cui confronti il requisito va comprovato, a condizione però che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l’indicazione analitica e nominativa dei predetti altri soggetti.

Ciò non solo al fine di consentire alla stazione appaltante di compiere le necessarie verifiche ma anche per l’assunzione di responsabilità del dichiarante per il caso di non veridicità di quanto attestato.

Questo quanto ribadito dal Tar Lazio, sez. II ter, con la sentenza n. 9185 del 28 ottobre 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una ditta avverso la mancata esclusione del costituendo raggruppamento aggiudicatario della gara per l’affidamento del servizio di aspirazione, trasporto e smaltimento di rifiuti.

Nel caso di specie, le mandanti del raggruppamento avevano omesso di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 38, comma 1, lett. b) e c) del codice dei contratti pubblici relativamente al direttore tecnico ed all’amministratore unico cessato nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara.

I giudici amministrativi hanno ricordato che il concorrente può produrre una dichiarazione sostitutiva unica, nelle forme stabilite dal d.p.r. 445/2000, a firma del legale rappresentante, circa l’assenza di situazioni ostative ai sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, sia per se stesso che per conto del direttore tecnico e degli altri amministratori tenuti a rendere le prescritte dichiarazioni.

Tuttavia, in tal caso è necessaria, a pena di esclusione, un’analitica indicazione dei nominativi dei soggetti diversi dal dichiarante riguardo ai quali si attesta l’insussistenza di cause ostative sul piano della moralità.

In mancanza, non può che essere disposta l’esclusione dalla gara, non essendo applicabile il c.d. dovere di soccorso istruttorio di cui all’art. 46, comma 1, d.lgs. 163/2006 in quanto, ai sensi del successivo comma 1 bis, la stazione appaltante è tenuta ad escludere i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice, dal regolamento o da altre disposizioni di legge.

I giudici amministrativi hanno ribadito che “l’obbligo di rendere le dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del codice dei contratti pubblici trova nella stessa disposizione la propria fonte”.

 


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