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Lombardia, deliberazione n. 474 – Costituzione di holding strategica


Un Sindaco ha posto una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010.

L’ente ha premesso di avere costituito nel 2007 una società interamente partecipata dall’ente e affidataria di servizi pubblici locali (servizi socio-assistenziali e delle farmacie comunali), nonché di servizi strumentali (manutenzione di immobili e del verde pubblico).

Tali servizi saranno oggetto in parte di esternalizzazione mediante gara, in parte di internalizzazione, cosicchè la società risulterà, a breve, unicamente soggetto gestore di servizi pubblici locali, prevalentemente con rilevanza economica.

L’ente ha una partecipazione diretta nella società e, per tramite della stessa, due partecipazioni indirette in altre due società.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile pervenire all’unificazione delle varie partecipazioni detenute mediante la riconfigurazione della società in società holding (nello specifico, detentrice di sole partecipazioni, quindi connotabile come “holding strategica”), la quale risulterebbe detenere le quote sociali di altre società.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 474/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 novembre, hanno preliminarmente rimarcato il previgente divieto di coesistenza nell’oggetto sociale della medesima società pubblica di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Spetterà dunque all’ente, prima ancora di valutare la sorte della partecipazioni in essere, proprio alla luce della coesistenza di servizi strumentali nella citata società, “reinternalizzare” i predetti servizi o affidarli mediante gara in ossequio ai principi comunitari di concorrenza e non discriminazione.

Secondo i magistrati contabili, il riferimento testuale del c.d. decreto “Bersani” alle società strumentali che producono beni o servizi per la pubblica amministrazione di riferimento, conduce ad escludere che possano configurarsi come lecite società holding di società che gestiscono servizi strumentali.

I magistrati contabili, inoltre, hanno espresso perplessità circa l’idoneità strutturale della società holding a ricondurre ad unità soggettiva in termini di gruppo le singole società che funzionalmente si ricollegano ad essa, dubitando quindi che la costituzione di una società avente ad oggetto sociale la gestione di partecipazioni operative possa essere lo strumento giuridico che soddisfi la volontà riduzionista del legislatore, esplicata a chiare lettere dalla portata precettiva dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010.

Pertanto, “la costituzione ex novo di una holding strategica nella titolarità esclusiva di un comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, ma inferiore ai 50 mila, collide con la disposizione prevista dall’art. 14 comma 32 del citato decreto legge e con il principio di eliminazione quantitativa del partecipazioni societarie detenute e non più detenibili, fermo restando che, sempre a tenore dell’art. 14 comma 32, l’ente locale interessato può razionalizzare le proprie partecipazioni societarie ampliando la compagine sociale con la partecipazione di comuni cointeressati o contermini, di guisa che siano superati i limiti demografici previsti dalla normativa (c.d. criterio della partecipazione associata, paritaria o proporzionale, quale presupposto per il mantenimento delle partecipazioni detenute, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.66/2013/PAR)”.

 


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