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Lombardia, deliberazione n. 473 – Trattamento assistenziale polizia locale


Un Sindaco ha chiesto se le misure di assistenza e previdenza del personale di polizia locale previste dall’articolo 208, comma 4, lett. c) del d.lgs. 285/2004, rientrino nel concetto di “trattamento ordinariamente spettante” e la loro adozione sia, pertanto, preclusa in sede di prima applicazione nel triennio 2011-2013, ai sensi dell’articolo 9, commi 1, 2-bis, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 473/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 novembre, hanno richiamato il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie, deliberazione 2/2013 secondo cui “in coerenza con i vincoli delineati dall’art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.

 


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