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Emilia, deliberazione n. 272 – Comando da una p.a. ad un’amministrazione statale


Un Sindaco ha chiesto se il distacco di un dipendente comunale per tre giornate lavorative presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, per fare fronte alle esigenze organizzative connesse ad un evento che assume specifico interesse anche per la realtà locale, implichi l’obbligo di richiedere il rimborso del relativo onere alla Prefettura da parte del Comune.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 272/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 novembre, hanno chiarito come la fattispecie, qualificata nella richiesta di parere quale ipotesi di “distacco”, sembri più appropriatamente riconducibile all’ipotesi del “comando”, la cui disciplina generale in origine si rinviene negli articoli 56 e 57 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con d.p.r. 3/1957.

Tali norme contemplano, in modo esplicito, le ipotesi del comando tra amministrazioni dello Stato e del comando da un’amministrazione dello Stato ad un ente pubblico, mentre non considerano espressamente l’ipotesi del comando da un ente pubblico ad un’amministrazione dello Stato.

Ai sensi dell’articolo 70 del d.lgs. 165/2001, l’onere relativo al trattamento fondamentale del personale comandato incombe necessariamente sulla p.a. che utilizza il personale medesimo quando il comando discenda da un obbligo di legge.

Al contrario, quando il comando o il distacco presso altra amministrazione avviene nell’interesse dell’ente titolare del rapporto di lavoro, gli oneri relativi al trattamento economico restano a carico dell’ente medesimo.

Pertanto, nel caso in cui l’ente ritenga di aderire alla richiesta della Prefettura, in considerazione dell’evidente interesse del Comune medesimo allo svolgimento dell’evento per il quale viene sollecitata la collaborazione, non sussiste l’obbligo di ripetizione della relativa spesa, in quanto il comando non discende da un obbligo giuridico.

 


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