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Umbria, deliberazione n. 127 – Clausole contrattuali: la competenza è dell’Aran


Un sindaco ha chiesto se al personale della polizia municipale, che presta l’attività in un giorno festivo infrasettimanale, debba essere riconosciuta la maggiorazione oraria del 30%, come previsto dall’articolo 22 del ccnl., ovvero se tale norma debba essere interpretata nel senso che oltre alla maggiorazione anzidetta debba essere riconosciuto anche un ulteriore giorno di riposo settimanale.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 127/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 novembre, hanno dichiarato inammissibile il quesito, in quanto le sezioni regionali della Corte dei Conti, in sede consultiva, non possono rendere pareri sull’interpretazione e sul contenuto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro, poiché l’interpretazione delle disposizioni contrattuali rientra nelle funzioni che dell’Aran.

In particolare, l’articolo 46 prevede che l’Aran, legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, assicuri alle stesse assistenza “ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi”.

Il successivo articolo 49 prevede poi un’apposita procedura, l’accordo di interpretazione autentica, per la definizione del significato delle clausole controverse ad opera delle parti che hanno sottoscritto l’accordo.

 


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