Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Trentino Alto Adige, deliberazione n. 15 – Costituzione consorzio ex art. 2602 c.c.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire un “Ente di promozione e sviluppo”, mediante l’istituzione di un Consorzio di tipo “no profit” non avente natura societaria, da costituirsi ex art. 2602 c.c.

I magistrati contabili del Trentino Alto Adige, con la deliberazione 15/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 novembre, hanno ricordato che nell’ambito della Provincia autonoma di Trento, l’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici (d’interesse economico e non) è regolata dalla legge provinciale 3/2006 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 dell’art. 13 della predetta legge.

Secondo i magistrati contabili, “è da ritenersi esclusa la diretta applicabilità in ambito locale della disciplina risultante dai commi 6 e 1 dell’art. 9 del citato D.L. 95/2012”.

Non risulta, altresì, ostativo alla costituzione di un consorzio, l’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, il quale si riferisce esclusivamente alle partecipazioni societarie.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno ricordato che per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici locali, oltre alla disciplina legislativa di competenza della Provincia autonoma di Trento, occorre riferirsi al Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino- Alto Adige (T.U.L.R.O.C.) emanato con Decreto del Presidente della Regione del 1° febbraio 2005 n. 3/L.

In particolare, l’articolo 68, comma 6, del citato Decreto prescrive che “I Comuni disciplinano con regolamento le procedure e i criteri per la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale tra le seguenti:

a) costituzione di aziende speciali;

b) costituzione o partecipazione ad apposite società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale;

c) affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi, prevedendo adeguate procedure concorrenziali per la loro individuazione. Salvo diverse disposizioni di legge, il rapporto non può avere durata superiore a venti anni e non può essere rinnovato con lo stesso soggetto se non nei modi di cui alla presente lettera. Le cooperative, le associazioni che rappresentano per legge gli invalidi ed i disabili, nonché le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro, a parità di condizioni, vengono privilegiate”.

La normativa regionale, pertanto, richiede l’adozione di un regolamento disciplinante le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

I magistrati contabili hanno, inoltre, ricordato che, secondo la giurisprudenza amministrativa “ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il connotato della ‘‘redditività’’, anche solo in via potenziale”.

 


Richiedi informazioni