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Liguria, deliberazione n. 77 – Concetto di mobili e arredi oggetto di riduzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 141, legge 228/2012 che prevede un tetto di spesa per l’acquisto di mobili e arredi pari “al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011”.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 77/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 novembre, hanno chiarito che per “mobili e arredi” devono intendersi “tutte le suppellettili e gli oggetti spostabili contribuenti ad arredare uffici, laboratori, cucine (si pensi agli edifici scolastici), sale operatorie, biblioteche, camere, sale, soggiorni” ed ogni altra attrezzatura tecnica o materiale occorrente per assolvere compiti di pubblico interesse.

Tale interpretazione, secondo i magistrati contabili, trova supporto nel fatto che la relazione tecnica alla Legge di stabilità 2013, con riferimento all’acquisto dei medesimi, menziona espressamente attrezzature e apparecchiature non informatiche (per cui, a contrario, quelle informatiche devono ritenersi non comprese nel limite di spesa), mobilio e dotazioni librarie, attrezzature tecniche, materiali occorrenti per svolgere il servizio o la funzione pubblica, specificando come l’ammontare minimo dei presumibili risparmi ottenuti facendo ricorso a tali limitazioni di acquisto, con solo riferimento ai Ministeri, sia di € 5.600.000= annui.

La norma si applica indipendentemente dalla destinazione d’uso di detti beni, non essendo prevista alcuna eccezione al riguardo.

La stessa, altresì, risulta applicabile anche quando l’acquisto di detti beni sia dovuto alla necessità di arredare per la prima volta nuove cubature resesi disponibili per il Comune ex novo ovvero a seguito di cambio di destinazione d’uso di locali già nella sua disponibilità, ma diversamente utilizzati.

Infine, secondo i magistrati contabili, “la percezione di contributi esterni non consente comunque di derogare al limite assoluto costituito dal tetto del 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011”.

 


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