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Friuli, deliberazione n. 99 – Maggiore importo spese legali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio inerente la spesa necessaria per il pagamento dell’onorario del legale di fiducia.

In particolare, l’ente ha chiesto se la spesa relativa all’onorario da corrispondere al legale a chiusura della vertenza, per un importo maggiore di quello impegnato, debba ascriversi alla categoria dei debiti fuori bilancio, soggetti alla delibera consiliare di riconoscimento ai sensi degli articoli 193 e 194 del Tuel, o costituisca semplice passività sopravvenuta.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 99/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 novembre, hanno ricordato che il debito fuori bilancio costituisce un’obbligazione pecuniaria riferibile all’Ente, ma assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa.

Trattasi di obbligazione che, pur rispondendo alle finalità istituzionali dell’Ente e pur essendo giuridicamente valida, non risulta perfezionata contabilmente in quanto non può essere regolarizzata nell’esercizio in cui nasce.

I magistrati contabili hanno chiarito che le “spese legali” non presentano caratteristiche tali da poter essere sottratte alle regole generali sulle spese degli Enti locali, di cui al Capo II, Tit. III, Parte II del d.lgs. 267/2000.

Tali oneri, perciò, “soggiacciono alle stesse regole che disciplinano le fasi della spesa presso i suddetti Enti (ex art. 182 TUEL), ad iniziare proprio da quella dell’impegno (ex art. 183 TUEL). E ciò, non già per estrinseche e formali esigenze di regolarità degli atti, quanto piuttosto per sostanziali esigenze di “equilibrio” di bilancio (ex art. 162 TUEL), per le quali è possibile sostenere una spesa solo dopo averne valutato l’entità ed averne accantonato la relativa “provvista”, o averne comunque individuato un’attendibile e veritiera forma di reale e sicura “copertura” (Sez. Abruzzo, deliberazione 360/2008).

Ne consegue che, qualora non vi sia la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del TUEL, richiamata alla lett. e) del successivo art. 194, trattandosi non di un’assenza di impegno, ma di un’insufficiente e/o carente determinazione del quantum relativo, il maggior onere di imprevedibile quantificazione deve essere coperto integrando l’originario atto di impegno di spesa (in tal senso, Emilia-Romagna 256/2013 e Liguria 55/2013).

 


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