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Emilia-Romagna, deliberazione n. 265 – Fondazione in partnership pubblico-privata


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9 del d.l. 95/2012, in particolare sulla possibilità di costituire in forma di partnership mista pubblico-privata una fondazione di partecipazione, per lo svolgimento delle attività di Teatro stabile di iniziativa privata ai sensi della legge 163/1985 (“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”).

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 265/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 novembre, hanno chiarito che il divieto di cui all’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012 costituisce preclusione assoluta alla costituzione di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica.

Secondo i magistrati contabili, l’ampia formulazione della norma non ammette deroghe e quindi non è possibile istituire fondazioni in partnership pubblico-privata.

In merito al citato articolo 9, comma 6 del d.l. 95/2012 è necessario ricordare che la Corte Costituzionale con la sentenza 236/2013 ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata.

 


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