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Emilia-Romagna, deliberazione n. 262 – Atti di pianificazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 92, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, in particolare sulla possibilità di riconoscere l’incentivo per la redazione di atti di pianificazione, quali le varianti urbanistiche o la redazione, sia pure in parte, di documenti obbligatori del piano strutturale comunale.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 262/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 novembre, hanno ribadito che il riferimento ad “un atto di pianificazione” contenuto nel comma 6 dell’articolo 92 è da intendersi limitato ad atti che abbiano ad oggetto la pianificazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche (ad es. variante necessaria per la localizzazione di un’opera) e non ad atti di pianificazione generale, quali la redazione del Piano regolatore o di una variante generale.

A tal proposito, appare utile segnalare che l’Avcp ha inviato al Governo e al Parlamento l’atto di segnalazione n. 4 del 25 settembre, con il quale ha evidenziato l’opportunità di procedere ad una modifica o ad una integrazione dell’art. 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006, affinché sia individuata in maniera chiara la tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile riconoscere l’incentivo ai tecnici interni, non solo in caso di predisposizione di atti di pianificazione strettamente connessi alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico.

 


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