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Campania, deliberazione n. 269 – Istituzione culturale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire un’istituzione ai sensi dell’articolo 113 bis, comma l, lett. a) e successivo articolo 114, comma 2, del Tuel, avente finalità culturali, senza ulteriori oneri finanziari a carico del Comune, oltre a quelli ordinariamente già sostenuti per le medesime finalità.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 269/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 novembre, hanno ricordato la Corte Costituzionale, con la sentenza 272/2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 113 bis del Tuel (articolo che disciplinava i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

I magistrati contabili hanno inoltre evidenziato che l’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012 stabilisce che “è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”.

Ne consegue che non è possibile istituire ex novo un’istituzione avente finalità culturali, in quanto la disposizione di cui all’articolo 9, comma 1-bis introduce una deroga puntuale alla portata precettiva del (solo) comma 1 relativo alla soppressione, all’accorpamento e all’obbligo di riduzione dei costi di organismi già esistenti.

Secondo i magistrati contabili “la costituzione di un’istituzione rappresenta fattispecie eterogenea rispetto all’obbligo di soppressione, di accorpamento e di riduzione dei costi della medesima, anche se operante negli stessi settori”.

In merito al citato articolo 9, comma 6 del d.l. 95/2012 è necessario ricordare che la Corte Costituzionale con la sentenza 236/2013 ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata.

 


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