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Piemonte, deliberazione n. 354 – Debito fuori bilancio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di finanziamento di un debito fuori bilancio di parte corrente, originato da una sentenza passata in giudicato e relativo al rimborso di un’imposta a suo tempo destinata in bilancio al finanziamento di spese in conto capitale.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile utilizzare i proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 354/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 ottobre, hanno chiarito che spetterà all’ente valutare in concreto il possibile utilizzo dei proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali, in base alla natura del debito fuori bilancio da riconoscere, che dovrà necessariamente riferirsi alla parte capitale del bilancio.

Nel caso in cui l’ente dovesse far ricorso, al contrario, all’avanzo di amministrazione non vincolato, gli impegni di spesa correlati al pagamento del debito fuori bilancio non possono essere esclusi dal saldo, valido ai fini del patto di stabilità.

Infine, i magistrati contabili hanno escluso la possibilità per l’ente di concordare con il creditore un piano di rateizzazione superiore al triennio senza la previsione di interessi o di oneri di ammortamento, al fine di evitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

L’art. 194 comma 2 del Tuel dispone che per il pagamento del debito fuori bilancio “l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”.

Secondo i magistrati contabili la formulazione della norma non consente alcuna eccezione, facendo riferimento al pagamento del debito e all’accordo con i creditori.

Ne consegue che non risulta possibile un piano di rateizzazione più lungo per finanziare debiti fuori bilancio, a meno che non venga attivata, ricorrendone i presupposti, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che consentirebbe di concordare un piano di rateizzazione novennale (articolo 243 bis, comma 7, Tuel).

Quanto alla modalità di iscrizione in bilancio, i magistrati contabili hanno chiarito che “se la rateizzazione riguarda la copertura finanziaria del debito per mancanza di risorse, in ciascun bilancio va iscritta la parte di competenza; invece, se la rateizzazione riguarda i tempi del pagamento per far fronte ad esigenza di cassa, ma la copertura è prevista in unico esercizio finanziario, va iscritto l’intero importo nel bilancio di competenza ed il pagamento avverrà materialmente negli esercizi successivi. Ovviamente i riflessi sul patto di stabilità saranno diversi a seconda se il debito fuori bilancio attiene alla parte corrente (per la quale rilevano gli impegni) od a quella in conto capitale (per la quale rilevano i pagamenti)”.

 


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