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Piemonte, deliberazione n. 352 – Composizione cda società partecipate regionali


La regione ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012, che prevede un limite di tre membri nella composizione dei consigli d’amministrazione delle società.

In particolare, l’ente ha chiesto se tali disposizioni siano applicabili alle società finanziarie partecipate dalle regioni.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 352/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 ottobre, hanno chiarito che la sentenza n. 229 del 2013 della Corte costituzionale ha mutato il quadro di riferimento per addivenire all’interpretazione ed alla definizione delle modalità di applicazione del comma 4 dell’art. 4 del d.l. 95/2012.

Secondo l’interpretazione fornita dalla Consulta il comma 4, riferito alla composizione del consiglio di amministrazione, ha portata e valenza generale in relazione a tutte le società strumentali regionali, poiché la norma è espressione del potere statale di definizione delle modalità organizzative degli organismi aventi natura societaria.

Ne consegue che “se prima dell’intervento del giudice delle leggi poteva residuare qualche dubbio sull’esclusione di alcune società strumentali regionali dall’applicazione del comma 4, dell’art. 4 del d.l. n. 95 del 2012 (le società finanziarie regionali), a seguito della sentenza n. 229 del 2013 le incertezze risultano superate poiché la disciplina che limita il ricorso alle società strumentali non si applica alle Regioni, eccezion fatta per le norme contenute nei co. 4 e 5 dell’art. 4 che diventano applicabili a seguito dell’autonoma scelta regionale di utilizzare lo strumento societario per gestire i servizi strumentali”.

 


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