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Gare: obbligatoria la dichiarazione di regolarità in materia di lavoro dei disabili


Va esclusa l’impresa che non abbia dichiarato di essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ovvero di non essere assoggettata agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99 s.m.i., anche nel caso in cui detta dichiarazione non sia prevista dal bando.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 5023 del 16 ottobre 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva, la realizzazione e la successiva manutenzione di un impianto fotovoltaico.

Nel caso di specie la stazione appaltante, rilevata la mancanza della dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, aveva ritenuto possibile il ricorso al potere di integrazione istruttoria previsto dall’art. 46 del d.lgs. 163/2006, in coerenza con il generale principio del favor partecipationis.

I giudici amministrativi hanno chiarito che nelle procedure ad evidenza pubblica l’omissione (così come l’incompletezza) delle singole dichiarazioni previste dall’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 rappresenta un’autonoma violazione di legge sanzionabile, come tale, con l’esclusione dalla gara, senza che possano effettuarsi valutazioni circa la sussistenza in concreto del requisito.

L’esclusione per l’omessa dichiarazione inerente il rispetto della normativa in tema di diritto al lavoro dei disabili, oltre che dall’articolo 38, lett. l, del Codice degli appalti, è prevista espressamente dall’articolo 17 della Legge 68/1999 secondo cui “le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alla stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione”.

Pertanto, in base al dato testuale, è chiara la necessità che tale dichiarazione sia presentata “preventivamente”, e non depositata in via successiva attraverso una specifica integrazione documentale.

Ne consegue che, anche a prescindere da una previsione in tal senso da parte degli atti di gara, l’omissione di tale dichiarazione comporta comunque l’esclusione, promanando direttamente dalla legge con effetti eterointegrativi degli atti di gara medesimi.

 


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