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Avcp: osservazioni sull’efficacia dell’annotazione per falsa dichiarazione


L’Avcp ha inviato a Governo e Parlamento l’atto di segnalazione 5/2013, concernente “Efficacia della sanzione di cui al comma 1- ter dell’art. 38 del Codice dei contratti”.

Nello specifico, tale disposizione prevede che non possono partecipare alle gare d’appalto gli operatori economici che risultano iscritti nel casellario informatico dell’Osservatorio per avere gli stessi presentato documentazione falsa o reso false dichiarazioni in relazione a requisiti o alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti.

Trattasi di una sanzione di secondo livello, giacché l’operatore, il quale abbia presentato attestazioni mendaci, viene sanzionato non solo con l’esclusione dalla gara in cui la falsa dichiarazione è stata presentata (e ciò per effetto della decadenza dai benefici del provvedimento emanato sulla base dell’autodichiarazione resa in gara, sancita dall’articolo 75 del dpr 445/2000), ma anche con la preclusione della possibilità di partecipare a nuove gare o di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per il periodo di tempo stabilito dall’Autorità.

Detta annotazione rappresenta il momento finale di un iter procedimentale che origina dalla segnalazione della stazione appaltante la quale, ai sensi dell’art. 38 del Codice, comma 1-ter, è in ogni caso tenuta ad informare l’Autorità circa la presentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, di falsa documentazione o falsa dichiarazione.

L’Autorità ha rilevato delle criticità inerenti l’esatta individuazione dell’effetto escludente della sanzione interdittiva ex art. 38, comma 1-ter del Codice.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, confermato anche dall’autorità nella determinazione 1/2010, i requisiti generali disciplinati dall’articolo 38 del Codice devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto.

Tuttavia, secondo l’Autorità, tale principio generale, basato sulla necessaria permanenza dei requisiti generali lungo tutto l’arco temporale della procedura, non può essere applicato nel caso di imprese sanzionate per aver reso false dichiarazioni.

In tal caso, l’effetto preclusivo discendente dalla sanzione irrogata dall’Autorità ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h), deve essere strettamente riferita alla durata della stessa così come temporalmente individuata dall’Autorità e decorrente dall’iscrizione nel casellario.

Il problema sollevato dall’organo di vigilanza riguarda le imprese sanzionate con l’esclusione per periodi di tempo limitati, ad esempio quindici giorni, in considerazione della lievità dei fatti allo stesso ascrivibili.

In tali ipotesi, infatti, l’annotazione nel casellario, anche se intervenuta successivamente alla scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, comporterebbe l’impossibilità di procedere con la stipulazione del contratto, con l’effetto di dilatare, nella pratica, l’efficacia della sanzione fino ad abbracciare un periodo molto più lungo di quello indicato nel provvedimento, ovvero tutto l’arco temporale dello svolgimento delle operazioni di gara.

Ciò determina, di fatto, un’ultrattività della sanzione.

L’Avcp ha pertanto richiesto un intervento del legislatore, volto a modificare la norma prevedendo che “In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), da uno a dodici mesi. Decorso il periodo di iscrizione, la stessa è cancellata e perde comunque efficacia. Qualora l’iscrizione sia intervenuta dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta ma al momento della verifica risulti cancellata o abbia comunque perso efficacia, essa non osta alla stipula del relativo contratto”.

L’atto di segnalazione è consultabile sul sito dell’Autorità.

 


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