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Sardegna, deliberazione n. 63 – Ente gestore area marina protetta


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di derogare alle normative in materia di contenimento delle spese di personale, al fine di far fronte ai compiti specificatamente assegnati per garantire la protezione ambientale di un’area marina protetta.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 63/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre, hanno confermato le indicazioni formulate dalla sezione Liguria con le deliberazioni 2/2008 e 5/2011.

La disciplina concernente il funzionamento delle aree marine protette è contenuta nell’articolo 8 della legge 179/2002, recante disposizioni in materia ambientale, in base al quale è rimessa ai soggetti gestori, designati dal Ministero, (commi 1 e 4) la individuazione della dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario dell’area e il loro reperimento, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando particolari modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.

Ai sensi dei commi 3 e 5, le spese relative alle risorse umane in questione sono a carico dei soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi dal Ministero, il quale in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori.

I successivi commi contemplano ipotesi derogatorie.

Infatti, in base al comma 6, in caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui trattasi per un periodo non eccedente il biennio complessivo; mentre, in base al comma 7, il costo riferito ad oneri aggiuntivi, relativi al personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero.

In particolare, con la delibera 2/2008, i magistrati della Liguria hanno precisato che al di fuori delle ipotesi prospettate, eventuali spese di personale che gravassero sul bilancio dell’Ente, anche se finalizzate al funzionamento dell’area marina protetta, andrebbero considerate ai fini del calcolo di cui alle norme in materia di contenimento della spesa per il personale.

I magistrati contabili della Sardegna hanno precisato che le spese per il personale finanziate con trasferimenti a carico di altre Amministrazioni dello Stato, a differenza di quelli provenienti da privati o dalla Comunità europea, “non possono per ciò solo essere inserite tra le componenti da escludere dal totale della spesa per il personale soggetta alla disciplina vincolistica statale”.

Ne consegue che tali spese rientrano a tutti gli effetti tra le componenti assoggettate ai limiti di cui all’articolo 1, comma 557, legge 296/2006.

Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato che la gestione di un’area marina non rientra nelle attribuzioni proprie di un ente locale.

Nel caso in cui, dunque, non operassero tali deroghe, l’ente si vedrebbe costretto a ridurre la spesa relativa all’attività ordinaria per adempiere agli obblighi che derivano dalla gestione dell’area protetta.

Pertanto, in presenza di tutti i presupposti indicati nelle delibere richiamate, “al fine di operare le esclusioni sopra esaminate le scritture contabili del Comune devono indicare in modo chiaro e immediato la provenienza delle risorse utilizzate per la gestione dell’area marina”.

 

 


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