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Puglia, deliberazione n. 152 – Nuove assunzioni: limite turn over e spesa personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di indire una procedura concorsuale per la copertura del posto di responsabile dell’area tecnica, in deroga al rispetto dei limiti di legge previsti per attuare l’istituto del turn over del personale cessato, nonché in violazione dei limiti generali imposti per la spesa di personale, stante la necessità di tale figura professionale.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 152/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, in quanto riguardante una vicenda gestionale relativa ad un caso concreto, hanno comunque fornito alcune indicazioni.

In particolare, i magistrati contabili hanno ricordato che per gli enti soggetti al patto di stabilità la legislazione statale ha introdotto una serie di limitazioni di carattere generale che si raccordano con le altre contenute nel patto stesso e che possono sintetizzarsi nel modo seguente:

• in caso di mancato rispetto del patto nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (art. 76, comma 4, del d.l. n. 112/2008);

• è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente (ex art. 76, comma 7, d.l. 112/2008).

Ne consegue che gli enti possono attuare le procedure di assunzione solo ed esclusivamente nel rispetto dei rigorosi limiti di spesa imposti dalla legge, non essendo ipotizzabili deroghe e/o eccezioni se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore.

 


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