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Lombardia, deliberazione n. 440 – Equilibrio di parte corrente


Un sindaco ha chiesto un parere avente ad oggetto le modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile utilizzare le somme derivanti dall’alienazione di un immobile per ripianare parte del disavanzo di parte corrente relativamente all’anno 2013 o nel pluriennale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 440/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie, con la deliberazione 14/2013, secondo cui “i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili non possono avere destinazione diversa da quelle indicate negli artt. 1, comma 443 della legge di stabilità 2013 e 193, comma 3, del TUEL, come modificato dall’art. 1, comma 444 della legge di stabilità 2013, salvo i casi contemplati dal TUEL in materia di dissesto (art. 255) e di accesso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter e per le finalità di cui all’art. 243-bis del TUEL, casi nei quali detti proventi concorrono a finanziare l’intera massa passiva”.

La legge di stabilità 2013 prevede che i proventi da alienazioni patrimoniali possono essere destinati solo a coprire le spese di investimento o in assenza di queste (o per la parte eccedente) per ridurre il debito.

 


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