Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Concessione di servizi: non si applica la revisione periodica del prezzo


La normativa che impone la revisione del prezzo riguarda esclusivamente il contratto di appalto e non anche la concessione di servizi, per la quale vige l’opposto principio della normale invariabilità del canone concessorio.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 1380 del 14 ottobre 2013.

Nel caso di specie, la concessionaria per la gestione di alcune aree destinate a parcheggio veicoli, oneroso e non custodito, e del relativo servizio di bus navetta, aveva richiesto all’ente la modifica delle tariffe dei servizi oggetto della concessione, in modo da garantire la copertura dei costi ed un adeguato utile imprenditoriale.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la concessionaria aveva proposto ricorso al Tar.

I giudici amministrativi toscani hanno ricordato che, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 163/2006, alle concessioni di servizi non si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ad eccezione delle disposizioni in tema di contenzioso nonché, se compatibile, dell’art. 143, comma 7 (relativo al piano-economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione da presentare in sede di offerta).

L’istituto della revisione periodica del prezzo dei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa è preordinato alla tutela dell’Amministrazione ed è finalizzato ad evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto.

Tale finalità, hanno ricordato i giudici amministrativi, non ha ragion d’essere nella concessione di servizi, “poiché questa si caratterizza per l’assenza di esborso di pubblico denaro, in quanto il concessionario trova la propria remunerazione nella riscossione delle tariffe assumendosene il rischio economico”.

 


Richiedi informazioni