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Puglia, deliberazione n. 148 – LSU stabilizzati


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla natura del rapporto di lavoro intrattenuto dal comune con taluni dipendenti.

L’ente ha premesso che la Regione Puglia aveva disposto la stabilizzazione per i lavoratori in esubero presso alcuni enti locali.

In base a tale decisione regionale, l’ente aveva proceduto alla stabilizzazione occupazionale di alcuni lavoratori socialmente utili del settore “Raccolta RSU, servizi di igiene ambientale, pulizia strade e servizi vari collegati”, mediante l’affidamento ad un soggetto privato, con il quale era stata stipulata apposita convenzione della durata di 60 mesi.

Con deliberazione del 2006, l’amministrazione comunale, in prossimità della scadenza della convenzione contrattuale, procedeva all’assunzione diretta del servizio RSU in considerazione del fatto che il d.lgs. 152/2006 (Codice ambiente) stabiliva che tutte le attività relative allo smaltimento RSU sarebbero dovuto essere affidate e controllate dalle competenti ATO, con effetto dal 1° gennaio 2007.

Al contempo, procedeva all’assunzione dei lavoratori stabilizzati, con rapporto a termine, in vista dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’ambito, che non è mai avvenuta.

L’articolo 202, comma 6, del d.lgs. 152/2006 ha stabilito l’obbligatorietà del passaggio diretto e immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto.

Pertanto, l’ente ha chiesto se i dipendenti, in carico alla società privata e stabilizzati, in considerazione del passaggio all’ente, sia da considerarsi a tempo indeterminato a tutti gli effetti.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 148/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 ottobre, hanno dichiarato inammissibile il parere, in quanto incentrato sulla valutazione di una delibera di Giunta comunale dell’anno 2006 e sulla sua efficacia costitutiva di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per stabilizzazione.

I magistrati contabili hanno chiarito che spetterà all’ente locale valutare in piena autonomia, secondo i parametri normativi al tempo vigenti e al di là delle ulteriori clausole formali dell’atto che potrebbero finanche ritenersi illegittime in presenza di determinati presupposti, se lo stesso fosse giuridicamente idoneo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

 


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