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Piemonte, deliberazione n. 344 – Transazione e rinuncia del credito


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di addivenire ad una transazione avente ad oggetto un credito dell’ente derivante dall’applicazione di una sanzione per abuso edilizio ex art. 34 comma 2 d.p.r. 380/2001, che comporterebbe una rinuncia parziale del credito stesso.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 344/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 ottobre, pur dichiarando inammissibile il quesito, hanno ricordato quali sono i limiti al ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici.

In particolare, tale scelta spetta all’amministrazione, tenuto conto della convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali.

Inoltre, hanno ricordato i magistrati contabili:

 ai fini dell’ammissibilità della transazione è necessaria l’esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico);

 la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.);

 requisito essenziale dell’accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è in forza dell’art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico.

 


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