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Piemonte, deliberazione n. 343 – Divieto assunzioni nelle provincie


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla vigenza dell’articolo 16, comma 9, del d.l. n. 95/2012, che impone alle province il divieto di assunzione a tempo indeterminato nelle more dell’attuazione delle norme di riduzione e razionalizzazione delle stesse, in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale resa nella camera di consiglio del 2 luglio 2013.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 343/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 ottobre, hanno ricordato che la questione è stata sottoposta alle Sezioni riunite ovvero alla sezione delle autonomie, mediante la deliberazione dell’Emilia-Romagna n. 207/2013.

Secondo i magistrati contabili, la sentenza della Consulta non ha inciso direttamente sull’articolo 16, comma 9, del d.l. 95/2012.

Pertanto, i magistrati contabili hanno ritenuto di dover attendere la deliberazione della questione di massima.

In merito al secondo quesito, relativo alla possibilità di accedere a graduatorie di progressioni verticali, espletate prima dell’entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. 150/2009, ed in particolare dell’articolo 24, comma 1, e dell’articolo 62, i magistrati contabili hanno ricordato che il d.lgs. 150/2009 ha introdotto un’importante innovazione nel sistema di avanzamento di carriera negli enti locali.

Tale disposizione ha previsto che le progressioni verticali possano svolgersi soltanto secondo le regole del concorso pubblico, aperto all’esterno, pur essendo possibile riservare per gli interni una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso, precisando che il dipendente potrà parteciparvi solo se in possesso del titolo di studio richiesto agli esterni.

Pertanto, spetterà all’ente valutare la possibilità o meno di utilizzare graduatorie approvate all’esito di procedure concorsuali per progressioni verticali interne ed eventualmente ancora efficaci ex lege, tenendo conto del requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno ai predetti posti, ma, ancor prima, della cogenza del nuovo sistema di avanzamento di carriera che statuisce la necessità di esperire comunque, per le progressioni tra aree, una pubblica procedura concorsuale in conformità alle previsioni di cui al novellato articolo 52 del d.lgs. 165/2001.

Secondo i magistrati contabili, il mutato quadro normativo non consente il ricorso allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali a far data dal 1 gennaio 2010.

Infine, relativamente all’ultimo quesito in ordine alla corretta interpretazione della disciplina del termine di validità delle graduatorie, in relazione al regime di limitazione o blocco delle assunzioni, i magistrati contabili hanno ricordato che l’articolo 35, comma 5- ter, del d.lgs. 165/2001 dispone che “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”.

Le proroghe per la validità delle graduatorie, devono essere espressamente previste dal legislatore e sono da interpretarsi restrittivamente.

 


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