Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Toscana, deliberazione n. 274 – Alloggi edilizia agevolata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al riscatto degli alloggi costruiti su c.d. aree P.E.E.P. (piani di edilizia economica e popolare).

In particolare, l’ente ha posto l’attenzione sull’individuazione della disciplina applicabile alle alienazioni avvenute successivamente al 1992, ma inerenti alloggi costruiti su aree assegnate in base a convenzioni anteriori a tale data e, pertanto, disciplinate dalla normativa previgente che prevedeva un limite ventennale (dal rilascio della licenza di abitabilità) per il trasferimento della proprietà dell’alloggio (o per la costituzione su di essa di un diritto reale di godimento) e l’obbligo di pagamento, a favore del comune che a suo tempo aveva ceduto l’area, di una somma pari alla differenza tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione e il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi all’ingrosso calcolato dall’Istat.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 274/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 ottobre, hanno ricordato che l’articolo 35, comma 17 della legge 865/1971, che prevedeva le limitazioni all’alienabilità infraventennale degli alloggi, con le connesse obbligazioni pecuniarie nei confronti dei comuni che avevano a suo tempo ceduto le aree, è stato abrogato dall’articolo 23 della legge 179/1992.

Dal 19 febbraio 1994, data di entrata in vigore della legge 85/1994, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere liberamente alienati o locati a far data dal primo giorno del sesto anno dalla loro assegnazione o acquisto.

Come affermato dalla Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 26915/2008, dalla stessa data sono state travolte “le clausole, contenute in provvedimenti amministrativi o in strumenti convenzionali, contrastanti con tale regime di libera alienabilità post-quinquennale degli immobili. Infatti, le convenzioni intercorse tra enti territoriali e pubblici, in generale, con le cooperative di costruzione di tali alloggi, che si siano ispirate alle più restrittive condizioni stabilite nell’art. 35 l. n. 865/1971 (…) sono cadute inesorabilmente con l’abrogazione di tali disposizioni e con la loro sostituzione” da parte del nuovo regolamento liberistico”.

Ne consegue che, la circostanza che la convenzione abbia data anteriore al 1992 è del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione della normativa previgente abrogata, in quanto la nuova normativa, nel liberalizzare, pressoché integralmente, le operazioni di dismissione di tali beni da parte dei proprietari o assegnatari, ha sancito quale unico vincolo quello del rispetto di un termine di mantenimento quinquennale in proprietà (o assegnazione), peraltro derogabile.

Di conseguenza, secondo i magistrati contabili, “il comune non ha alcun titolo per richiedere il pagamento della differenza di prezzo tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione e il prezzo originario di acquisizione dell’area stessa, né avrebbe motivo alcuno di modificare la convenzione stipulata prima del 1992, le cui clausole contrarie alle norme vigenti sono state, da queste ultime, automaticamente sostituite”.

 


Richiedi informazioni