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Subappalto necessario: è obbligatorio indicare il subappaltatore


Quando il ricorso al subappalto si rende necessario a causa del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, la dichiarazione di subappalto deve contenere anche l’indicazione del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 1360 del 14 ottobre 2013.

Nel caso di specie, una società aveva partecipato ad un appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio scolastico.

La disciplina di gara prevedeva quale categoria prevalente la OG1 e quale categoria scorporabile obbligatoria la OG11.

La società, in possesso della qualificazione per la sola categoria OG1 e dunque, non potendo eseguire le opere di cui alla categoria OG11, aveva dichiarato di volerle subappaltare ad impresa qualificata, senza indicare gli estremi dell’impresa subappaltatrice.

Secondo l’articolo 118 del codice dei contratti il concorrente in sede di presentazione dell’offerta deve indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

I giudici amministrativi, aderendo al prevalente orientamento giurisprudenziale, hanno chiarito che tale disposizione, che non richiede espressamente l’indicazione preventiva del nominativo del subappaltatore, si riferisce ai soli casi in cui il concorrente sia in possesso egli stesso dei requisiti speciali richiesti nel bando di gara.

Al contrario, nel caso in cui il partecipante alla gara sia privo dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando, e quindi il subappalto sia utilizzato per sopperire ad una mancanza essenziale, è necessario indicare già nella dichiarazione di subappalto l’impresa subappaltatrice, dimostrandone il possesso dei requisiti anche di qualificazione, analogamente a quanto avviene in caso di avvalimento (in tal senso cons. stato, sez. V, 5900/2012; cons. stato, sez VI, 2508/2012; cons. stato, sez. V, 3698/2011).

La ratio di tale orientamento, condiviso dai giudici toscani, risiede nell’esigenza che la stazione appaltante sia posta in condizione di valutare sin dall’inizio l’idoneità di un’impresa, la quale dimostri di possedere in proprio, o attraverso l’apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l’aggiudicazione del contratto.

Di conseguenza, nel caso in cui il subappalto rappresenti lo strumento per acquisire requisiti obbligatori mancanti, l’omessa indicazione delle generalità del subappaltatore comporta l’esclusione, anche in assenza di una tale previsione nella lex specialis di gara.

 


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