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Puglia, deliberazione n. 147 – Incarico ex art. 110 Tuel enti privi di dirigenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di stipulare un contratto ex articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 per la copertura di un posto in organico di responsabile di servizio di qualifica non dirigenziale, in particolare, chiedendo se sia soggetta ai limiti di spesa ex articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 147/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 ottobre, hanno rilevato che l’interpretazione fornita dalla sezione delle autonomie nella deliberazione 12/2011 si applica solo agli incarichi ex art. 110 comma 1 del Tuel di natura dirigenziale.

Sarebbero quindi assoggettati al taglio del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per i contratti di natura flessibili gli incarichi ex art. 110 del Tuel, anche se comma 1, affidati dagli enti senza dirigenti.

Secondo i magistrati contabili della Puglia, un comune soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno può ricoprire il posto in organico di responsabile di servizio attraverso un incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del Tuel, affidando la P.O. a condizione che rispetti le seguenti condizioni:

 durata massima legata al mandato del sindaco (art. 110, comma 3, del d.lgs. 267/2000), in virtù di quanto previsto dall’art. 51 del TUEL;

 assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 110, comma 4): il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

L’ente non potrà, al contrario, affidare l’incarico nel caso in cui:

 il rapporto tra spese di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50% (art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008);

 non sia stato approvato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del d.lgs 198/2006);

 vi sia il superamento del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 9, comma 28, d.l. 78/2010);

 non sia stato rispettato il patto di stabilità interno dell’anno precedente o rilevato nell’anno precedente (art. 76, comma 4, del d.l. 78/2010);

 sia stato violato il limite alle spese di personale (art. 1, commi 557 e 557-ter, della legge 296/2006);

 non sia stata rideterminata la dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del d.lgs 165/2001);

 non sia stata effettuata la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001).

 


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