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Lombardia, deliberazione n. 436 – Contabilizzazione debiti anni precedenti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere quali debiti fuori bilancio alcune poste relative ad arretrati retributivi e contributivi, spettanti al segretario comunale e all’Inpdap.

In particolare, l’ente ha chiesto se in presenza di debiti sorti, in termini di competenza economica, in anni precedenti, debba procedere con l’ordinaria procedura di spesa, stanziando e impegnando nell’anno in cui la pretesa è stata nuovamente rivolta all’ente, oppure se debba procedere con il sistema del riconoscimento del debito fuori bilancio, trattandosi di debiti preesistenti, maturati economicamente e giuridicamente in anni precedenti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 436/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno chiarito che le ipotesi prospettate dall’ente non rientrano nei casi disciplinato dall’art. 194 del Tuel secondo cui il riconoscimento del debito fuori bilancio è ammissibile nei soli casi di:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di previo impegno, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Ne consegue che il sopravvenuto riconoscimento della debenza di un credito preesistente giuridicamente ed economicamente imputabile ad altre annualità non può intervenire con la procedura del debito fuori bilancio.

Secondo i magistrati contabili, “nella fattispecie in esame, pertanto, si ha una manifestazione contabile coincidente con l’anno del riconoscimento, che presuppone un adeguato stanziamento in bilancio e l’ordinaria procedura di spesa (art. 191 T.U.E.L.) e, in caso di incapienza, le necessarie variazioni di bilancio, sotto il controllo e il giudizio dell’organo deputato ad autorizzare e controllare la spesa, vale a dire il Consiglio comunale”.

 


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