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Basilicata, deliberazione n. 115 – Incentivi progettazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione dei compensi dovuti ai dipendenti del profilo tecnico per l’attività di progettazione e direzione dei lavori ai sensi dell’articolo 92, comma 5, d.lgs. 163/2006.

In particolare, l’ente ha chiesto se i compensi dovuti dall’amministrazione ai propri dipendenti debbano essere corrisposti al netto o al lordo dell’Irap e, cioè, se l’Irap debba rimanere a carico del lavoratore ovvero dell’amministrazione.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 115/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno richiamato l’interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite con deliberazione 33/2010 secondo cui nell’espressione “oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione”, di cui all’articolo 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006 (così come in quella di “oneri riflessi”, di cui all’art. 1, comma 208, della legge 266/2005) non deve essere ricompresa l’Irap, che costituisce, invece, un onere fiscale a carico esclusivo dell’amministrazione.

Ne consegue che, l’onere per il pagamento dell’Irap, afferente ai compensi incentivanti dovuti ai tecnici dipendenti, grava sul datore di lavoro e non sul lavoratore. Tale onere deve essere finanziato con i fondi lordi appositamente stanziati, non potendo costituire un onere finanziario “aggiuntivo” per l’ente.

Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflettono sulle disponibilità dei fondi incentivanti, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione.

 


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